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Art. 53f

823.111OCFederal Council Ordinance1 lug 1991Fonte originale

Ogni anno, nel quarto trimestre, il DEFR fissa per l’anno successivo:

  1. i generi di professioni nei quali il tasso di disoccupazione nazionale raggiunge o supera il valore soglia;
  2. i generi di professioni nei quali il tasso di disoccupazione cantonale raggiunge o supera il valore soglia e per i quali il DEFR ha approvato la richiesta corrispondente secondo l’articolo 53e .

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