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Art. 54

823.111OCFederal Council Ordinance1 lug 1991Fonte originale

(art. 31 cpv. 4 LC)

  1. I corsi di formazione e di perfezionamento sovvenzionati dalla SECO e destinati al personale delle autorità preposte al mercato del lavoro, nei limiti del possibile, sono aperti anche ai collocatori privati e ai prestatori.
  2. La SECO può finanziare in parte o interamente questi corsi. Le spese per i progetti sono pure computabili come spese di corso.

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