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Art. 53g

823.111OCFederal Council Ordinance1 lug 1991Fonte originale
  1. Le misure volte a garantire l’adempimento dell’obbligo di annunciare i posti vacanti competono ai Cantoni.
  2. Queste misure possono includere la verifica dell’adempimento dell’obbligo di annunciare i posti vacanti mediante la conferma di ricezione di cui all’articolo 53b capoverso 4. La verifica può essere effettuata, su richiesta dei Cantoni, per via elettronica tramite il sistema d’informazione per il collocamento pubblico (art. 35 cpv. 1 LC).

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