Le misure volte a garantire l’adempimento dell’obbligo di annunciare i posti vacanti competono ai Cantoni.
Queste misure possono includere la verifica dell’adempimento dell’obbligo di annunciare i posti vacanti mediante la conferma di ricezione di cui all’articolo 53b capoverso 4. La verifica può essere effettuata, su richiesta dei Cantoni, per via elettronica tramite il sistema d’informazione per il collocamento pubblico (art. 35 cpv. 1 LC).
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.