Se ha diritto a una rendita intera d’invalidità o ha raggiunto l’età minima per il pensionamento anticipato (art. 1 cpv. 3 LPP1), il coniuge creditore può chiedere il pagamento della rendita vitalizia secondo l’articolo 124a CC2.
Se il coniuge creditore ha raggiunto l’età di riferimento3secondo l’articolo 13 capoverso 1 LPP, gli viene pagata la rendita vitalizia. Può chiedere che sia versata nel suo istituto di previdenza se il regolamento di quest’ultimo gli consente ancora di riscattare.