Se il datore di lavoro ha finanziato del tutto o in parte la prestazione d’entrata dell’assicurato, l’istituto di previdenza può dedurre dalla prestazione d’uscita l’importo finanziato dal datore di lavoro.
Tale deduzione è ridotta, per anno di contribuzione, di almeno un decimo dell’importo finanziato dal datore di lavoro. La parte che non è utilizzata è attribuita ad un conto del datore di lavoro sul quale sono accumulate le riserve dei contributi.
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