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Art. 17

831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale

(art. 52e cpv. 4 e 53e bisLPP)

  1. Un effettivo è considerato avere una netta preponderanza di beneficiari di rendite se i capitali di previdenza dei beneficiari di rendite, compresi i relativi accantonamenti tecnici, ammontano almeno al 70 per cento della totalità dei capitali di previdenza dell’effettivo da trasferire.
  2. La data di riferimento per la valutazione della netta preponderanza di beneficiari di rendite è il momento convenuto per il rilevamento.
  3. La valutazione della netta preponderanza di beneficiari di rendite è di responsabilità del perito in materia di previdenza professionale dell’istituto di previdenza trasferente. Nella valutazione il perito tiene conto dell’andamento dell’effettivo, in particolare di prevedibili pensionamenti e uscite fino alla data convenuta per il rilevamento.
  4. I capitali di previdenza degli assicurati invalidi che non hanno ancora raggiunto l’età di riferimento regolamentare non sono presi in considerazione per la valutazione della netta preponderanza di beneficiari di rendite.

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