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Art. 17a

831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale

(art. 52e cpv. 4 e 53e bisLPP)

  1. Un effettivo è considerato finanziato in misura sufficiente se il patrimonio di previdenza da trasferire per l’effettivo copre:
    1. il capitale di previdenza dell’effettivo da trasferire;
    2. gli accantonamenti tecnici per l’effettivo da trasferire; e
    3. una riserva di fluttuazione di valore sufficiente per l’effettivo da trasferire.
  2. La riserva di fluttuazione di valore dell’effettivo da trasferire è sufficiente, se corrisponde almeno alla riserva di fluttuazione di valore dell’istituto di previdenza che rileva l’effettivo.
  3. Se l’effettivo è rilevato da un istituto che procede a un calcolo separato per ogni cassa pensioni affiliata, la riserva di fluttuazione di valore dell’effettivo è sufficiente, se corrisponde almeno al valore obiettivo della cassa pensioni affiliata.
  4. La data di riferimento per la valutazione del finanziamento sufficiente è il momento convenuto per il rilevamento.
  5. La valutazione del finanziamento sufficiente è di responsabilità del perito in materia di previdenza professionale dell’istituto di previdenza che rileva l’effettivo. Nella valutazione il perito tiene conto dell’andamento dell’effettivo, in particolare di prevedibili pensionamenti nonché di casi d’invalidità pendenti e latenti.

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