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Art. 27e

831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale

(art. 34b LPP) Se al regresso partecipano l’istituto di previdenza e altre assicurazioni sociali secondo gli articoli 72–75 LPGA1in combinato disposto con l’articolo 34b LPP, le assicurazioni sono tenute a compensare reciprocamente e proporzionalmente le prestazioni congruenti fornite e dovute da ognuna di esse.

Footnotes

  1. RS 830.1

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