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Art. 27f

831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale

(art. 34b LPP)

Se al regresso partecipano più assicuratori, essi designano un unico rappresentante nei confronti del responsabile non titolare di un’assicurazione per la responsabilità civile. Se non giungono a un’intesa, la rappresentanza è esercitata nell’ordine seguente:1

  1. dall’assicurazione contro gli infortuni;
  2. dall’assicurazione militare;
  3. dall’assicurazione malattia;
  4. dall’AVS/AI.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5149).

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