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Art. 27h

831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale

(art. 53d cpv. 1 LPP)

  1. Se più assicurati aderiscono in gruppo a un altro istituto di previdenza (uscita collettiva), al diritto ai fondi liberi si aggiunge un diritto collettivo di partecipazione proporzionale agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione. Nel calcolo della quota si tiene adeguatamente conto del contributo fornito dal collettivo uscente alla costituzione degli accantonamenti e delle riserve di fluttuazione. Il diritto a parte degli accantonamenti sussiste tuttavia soltanto nella misura in cui sono trasferiti rischi attuariali. La quota di riserve di fluttuazione spettante al collettivo uscente è pari alla quota dei capitali a risparmio e dei capitali di copertura da trasferire.1
  2. In caso di uscita collettiva, l’organo paritetico o l’organo competente dell’istituto di previdenza decide in merito a un diritto collettivo su accantonamenti e riserve di fluttuazione.
  3. Il diritto collettivo su accantonamenti e riserve di fluttuazione deve essere in ogni caso trasferito collettivamente al nuovo istituto di previdenza.
  4. In caso di modifiche importanti degli attivi o dei passivi tra il giorno determinante della liquidazione parziale o totale e il trasferimento dei fondi, gli accantonamenti e le riserve di fluttuazione da trasferire sono adeguati di conseguenza.2
  5. Il diritto collettivo su accantonamenti e riserve di fluttuazione non sussiste se la liquidazione parziale o totale dell’istituto di previdenza è stata causata dal gruppo che esce collettivamente.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1667).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1667).

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