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Art. 27i

831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale

(art. 41 cpv. 8 LPP)

  1. Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono i conti o le polizze di libero passaggio sono tenuti a conservare tutti i documenti relativi alla previdenza contenenti informazioni importanti per l’esercizio dei diritti previdenziali degli assicurati, ossia:1
    1. 2 documenti concernenti l’avere di previdenza, compresi i dati relativi all’avere di vecchiaia di cui all’articolo 15a capoverso 1;
    2. documenti concernenti i conti o le polizze dell’assicurato;
    3. 3 documenti concernenti tutte le situazioni determinanti durante il periodo di assicurazione come acquisti, pagamenti in contanti, prelievi anticipati per la proprietà di abitazione e prestazioni di uscita in caso di divorzio o di scioglimento dell’unione domestica registrata;
    4. contratti di affiliazione del datore di lavoro con l’istituto di previdenza;
    5. regolamenti;
    6. corrispondenza importante;
    7. documenti che consentono di identificare gli assicurati.
  2. I documenti possono essere conservati su supporti non cartacei a condizione, tuttavia, che rimangano sempre leggibili.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 dell’O del 29 set. 2006 concernente l’attuazione della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

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