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Art. 27j

831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale

(art. 41 cpv. 8 LPP)

  1. Se sono versate prestazioni di previdenza, l’obbligo per gli istituti della previdenza professionale di conservare i documenti dura fino a dieci anni dal momento in cui prende fine l’obbligo di erogare le prestazioni.
  2. Se non è stata versata alcuna prestazione di previdenza perché l’assicurato non ha fatto valere i suoi diritti, l’obbligo di conservare i documenti dura fino al momento in cui l’assicurato compie o avrebbe compiuto 100 anni.
  3. In caso di libero passaggio, l’obbligo per il precedente istituto di previdenza di conservare i documenti importanti relativi alla previdenza termina dieci anni dopo il trasferimento della prestazione d’uscita dell’assicurato al nuovo istituto di previdenza o a un istituto che gestisce conti o polizze di libero passaggio.

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