Torna alla legge

Art. 48e

831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale

(art. 65b LPP) L’istituto di previdenza stabilisce in un regolamento le norme per costituire accantonamenti e riserve di fluttuazione. A tal fine deve osservare il principio della continuità.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.