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Art. 48f

831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale

(art. 51b cpv. 1 LPP)

  1. Le persone incaricate di gestire un istituto di previdenza professionale o un istituto dedito alla previdenza professionale devono dimostrare di possedere conoscenze pratiche e teoriche approfondite nel settore della previdenza professionale.
  2. Le persone e le istituzioni incaricate di amministrare il patrimonio devono essere abilitate a tale scopo e offrire garanzia di adempiere in particolare i requisiti di cui all’articolo 51b capoverso 1 LPP, nonché di rispettare gli articoli 48g –48l . Non sono considerate come amministrazione del patrimonio la manutenzione e la gestione di immobili.
  3. Per le società di persone e le persone giuridiche, i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2 valgono anche per i membri dell’organo superiore di direzione o amministrazione e per altre persone con funzioni decisionali.
  4. Possono essere incaricate di amministrare il patrimonio soltanto le persone o istituzioni esterne seguenti:
    1. gli istituti di previdenza registrati secondo l’articolo 48 LPP;
    2. le fondazioni d’investimento secondo l’articolo 53g LPP;
    3. gli istituti d’assicurazione di diritto pubblico secondo l’articolo 67 capoverso 1 LPP;
    4. le banche secondo la legge dell’8 novembre 19341sulle banche;
    5. 2 le società di intermediazione mobiliare secondo l’articolo 41 della legge del 15 giugno 20183sugli istituti finanziari (LIsFi);
    6. 4 le direzioni dei fondi secondo l’articolo 32 LIsFi e i gestori di patrimoni collettivi secondo l’articolo 24 LIsFi;
    7. le imprese di assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 20045sulla sorveglianza degli assicuratori; e
    8. gli intermediari finanziari attivi all’estero sottoposti alla vigilanza di un’autorità di vigilanza estera;
    9. 6 i datori di lavoro che amministrano il patrimonio del loro istituto di previdenza;
    10. 7 le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di salariati che amministrano il patrimonio dell’istituto di previdenza della loro associazione.
  5. a78

Footnotes

  1. RS 952.0

  2. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 7 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

  3. RS 954.1

  4. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 7 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

  5. RS 961.01

  6. Introdotta dall’all. 1 cifra II n. 7 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

  7. Introdotta dall’all. 1 cifra II n. 7 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

  8. Abrogati dall’all. 1 cifra II n. 7 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

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