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Art. 48g

831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale

(art. 51b cpv. 1 LPP)

  1. La verifica dell’integrità e della lealtà dei responsabili di un istituto di previdenza professionale o di un istituto dedito alla previdenza professionale avviene di regola nel contesto della verifica di cui all’articolo 13 dell’ordinanza del 10 e 22 giugno 20111concernente la vigilanza nella previdenza professionale.
  2. Gli avvicendamenti di personale nell’organo supremo, nell’organo di gestione, nell’amministrazione o nell’amministrazione patrimoniale devono essere comunicati senza indugio all’autorità di vigilanza competente. Quest’ultima può procedere a una verifica dell’integrità e della lealtà.

Footnotes

  1. RS 831.435.1

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