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Art. 53a

831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale

(art. 19a LFLP)

  1. Sono considerati a basso rischio gli investimenti seguenti:
    1. contanti (franchi svizzeri);
    2. crediti secondo l’articolo 53 capoverso 1 lettera b numeri 1–8, espressi in franchi svizzeri o in valute estere coperte, con un buon grado di solvibilità, escluse le obbligazioni con diritto di conversione o d’opzione.
  2. La durata media di tutti i crediti non può superare i cinque anni. I derivati sono ammessi unicamente a copertura di crediti in valuta estera.

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