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Art. 54

831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale

(art. 71 cpv. 1 LPP)

  1. Il 10 per cento al massimo del patrimonio totale può essere investito in crediti secondo l’articolo 53 capoverso 1 lettera b presso un unico debitore.
  2. Il limite massimo stabilito nel capoverso 1 può essere superato per i crediti seguenti:
    1. crediti nei confronti della Confederazione;
    2. crediti nei confronti di istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie;
    3. crediti in ragione di contratti d’assicurazione collettiva stipulati dall’istituto di previdenza con un istituto d’assicurazione con sede in Svizzera o nel Liechtenstein;
    4. crediti nei confronti di Cantoni o Comuni, qualora risultino da impegni legati al diritto di previdenza non integralmente finanziati, quali lacune nella copertura, assunzione di debito per indennità di rincaro o versamenti a posteriori in caso di aumenti di stipendio.
  3. I capoversi 1 e 2 si applicano anche in caso di prodotti derivati, quali prodotti strutturati o certificati.

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