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Art. 54a

831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale

(art. 71 cpv. 1 LPP) Gli investimenti in partecipazioni secondo l’articolo 53 capoverso 1 lettera d non possono superare, per ogni società, il 5 per cento del patrimonio totale.

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