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Art. 57

831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale

(art. 71 cpv. 1 LPP)

  1. Nella misura in cui sia vincolato alla copertura delle prestazioni di libero passaggio e a quella delle rendite in corso, il patrimonio, al netto di impegni e ratei e risconti passivi, non può essere investito senza garanzia presso il datore di lavoro.
  2. Gli investimenti non garantiti e le partecipazioni presso il datore di lavoro non possono superare, insieme, il 5 per cento del patrimonio.
  3. Gli investimenti in beni immobiliari utilizzati dal datore di lavoro per scopi aziendali per oltre il 50 per cento del loro valore non possono superare il 5 per cento del patrimonio.1
  4. I crediti dell’istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro devono essere rimunerati con un interesse conforme a quello del mercato.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

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