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Art. 58

831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale

(art. 71 cpv. 1 LPP)

  1. I diritti nei confronti del datore di lavoro devono essere garantiti in modo efficace e sufficiente.
  2. Valgono come garanzia:1
    1. la garanzia della Confederazione, di un Cantone, di un Comune o di una banca assoggettata alla legge dell’8 novembre 19342sulle banche; la garanzia è intestata a un solo istituto di previdenza ed è irrevocabile e non cedibile;
    2. 3 i pegni immobiliari sino a concorrenza dei due terzi del valore venale dell’immobile; i pegni immobiliari su immobili del datore di lavoro da quest’ultimo utilizzati per oltre il 50 per cento del loro valore per scopi aziendali non possono valere come garanzia.4
  3. In casi particolari, l’autorità di vigilanza può autorizzare altri tipi di garanzia.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

  2. RS 952.0

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).

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