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Art. 58a

831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale

(art. 71 cpv. 1 LPP)

  1. Qualora non fossero stati ancora versati i contributi regolamentari, l’istituto di previdenza deve informarne la propria autorità di vigilanza entro tre mesi dalla data di scadenza convenuta.
  2. Prima di effettuare nuovi investimenti senza garanzia presso il datore di lavoro, qualora non fosse chiaramente stabilito che gli investimenti previsti non riguardano unicamente i mezzi da investire in virtù dell’articolo 57 capoversi 1 e 2, l’istituto di previdenza deve informare la propria autorità di vigilanza dei nuovi investimenti giustificandoli in maniera sufficiente.
  3. L’istituto di previdenza deve informare senza indugio il proprio ufficio di revisione delle comunicazioni ai sensi dei capoversi 1 e 2.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

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