un rappresentante dell’autorità di alta vigilanza;
due membri dell’Autorità intercantonale;
un rappresentante delle autorità cantonali di vigilanza e d’esecuzione.
La CFCG nomina i propri due rappresentanti. Il DFGP nomina il rappresentante dell’autorità di alta vigilanza. I Cantoni nominano le tre persone che rappresentano le autorità dei Cantoni.
La funzione di presidente è esercitata a turni di un anno alternativamente da uno dei tre rappresentanti delle autorità della Confederazione e da uno dei tre rappresentanti delle autorità dei Cantoni.
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