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Commenti: Art. 10 | Omnilex
Law
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Art. 10
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Art. 11
Art. 10
956.1
LFINMA
Federal Act
1 gen 2009
Fonte originale
La direzione è l’organo operativo. Essa è posta sotto la direzione di un direttore.
La direzione ha segnatamente i seguenti compiti:
emana le decisioni conformemente al regolamento di organizzazione;
elabora le basi decisionali del consiglio di amministrazione e gli fa regolarmente rapporto, senza indugio in caso di eventi speciali;
adempie tutti i compiti che non sono assegnati a un altro organo.
Il regolamento di organizzazione disciplina i dettagli.
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LFINMA · Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
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