Il consiglio di amministrazione è l’organo strategico della FINMA. Esso ha i seguenti compiti:
stabilisce gli obiettivi strategici della FINMA e li sottopone per approvazione al Consiglio federale;
decide in merito agli affari di grande portata;
emana le ordinanze delegate alla FINMA e adotta le circolari;
sorveglia la direzione;
istituisce una revisione interna e provvede ai controlli interni;
allestisce il rapporto di gestione e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale prima della sua pubblicazione;
nomina il direttore, fatta salva l’approvazione da parte del Consiglio federale;
nomina i membri della direzione;
emana il regolamento di organizzazione e le direttive sull’attività informativa;
approva il preventivo.
Il consiglio di amministrazione è composto di sette a nove membri esperti, indipendenti dagli assoggettati alla vigilanza. È nominato per una durata di quattro anni; ogni membro può essere rieletto due volte.
Il Consiglio federale nomina il consiglio di amministrazione. Bada in tal ambito a un’adeguata rappresentanza dei due sessi. Designa il presidente e il vicepresidente del consiglio di amministrazione. Stabilisce inoltre le indennità. L’articolo 6a della legge del 24 marzo 20001sul personale federale è applicabile per analogia.
Il presidente non può svolgere un’altra attività economica, né ricoprire una carica federale o cantonale a meno che ciò sia nell’interesse dell’adempimento dei compiti della FINMA.
Il Consiglio federale revoca i membri del consiglio di amministrazione e approva lo scioglimento dei rapporti di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione se le esigenze di esercizio della carica non sono più adempite.