L’organismo di vigilanza informa periodicamente la FINMA sulla sua attività di vigilanza.
La FINMA verifica se l’organismo di vigilanza adempie i requisiti di cui al capitolo 2 del presente titolo e se esercita i suoi compiti di vigilanza.
L’organismo di vigilanza fornisce alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari a quest’ultima per eseguire la vigilanza sugli organismi di vigilanza.
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