Se l’organismo di vigilanza non adempie i requisiti di cui al capitolo 2 del presente titolo o non esercita i suoi compiti di vigilanza, la FINMA adotta le misure necessarie.
La FINMA può revocare il mandato alle persone che non offrono più la garanzia di un’attività irreprensibile.
Se nessun’altra misura risulta efficace, la FINMA può liquidare l’organismo di vigilanza e delegare l’attività di vigilanza a un altro organismo di vigilanza.
Se vi sono indizi di irregolarità e l’organismo di vigilanza non provvede a ripristinare la situazione conforme, la FINMA può:
procedere a una verifica dell’assoggettato;
incaricare uno specialista secondo l’articolo 24a di eseguire una verifica; o
avvalersi degli strumenti di vigilanza previsti dagli articoli 29–37.
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