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Art. 46

823.111AVVFederal Council Ordinance01.07.1991Originalquelle

(Art. 18 Abs. 2 AVG)

  1. Der Verleiher, dessen Verleihtätigkeit bewilligungspflichtig ist, führt Buch über die Einsätze der Arbeitnehmer, die er verleiht.
  2. Er teilt der zuständigen kantonalen Behörde nach Abschluss jedes Kalenderjahres mit:
    1. die Summe der geleisteten Einsatzstunden;
    2. Anzahl, Geschlecht und Herkunft (Schweiz oder Ausland) der verliehenen Personen.
  3. Das SECO stellt einen einheitlichen Meldevorgang sicher.
  4. Der Verleiher, dessen Verleihtätigkeit bewilligungspflichtig ist, kann im Rahmen von Teilerhebungen verpflichtet werden, dem SECO in anonymisierter Form zusätzliche persönliche und arbeitsmarktbezogene Merkmale der verliehenen Personen mitzuteilen.

1 commentary

N1.Jahresmeldung: Stunden, Anzahl, Geschlecht, Herkunft

Gemäss Art. 46 AVV hat der Verleiher in der Jahresmeldung an die zuständige kantonale Behörde die Summe der geleisteten Arbeitsstunden sowie die Anzahl, das Geschlecht und die Herkunft (schweizerisch/ausländisch) der verliehenen Arbeitnehmenden anzugeben.

Al riguardo si ricorda che giusta l'art. 12 cpv. 1 e 3 LC i datori di lavoro che cedono per mestiere lavoratori a terzi devono chiedere un'autorizzazione d'esercizio all'ufficio cantonale del lavoro e lo stesso devono fare le succursali che hanno la sede in un Cantone diverso da quello della sede principale. Inoltre, giusta l'art. 12 cpv. 2 LC per la fornitura all'estero di personale a prestito, oltre all'autorizzazione cantonale è necessaria un'autorizzazione d'esercizio della SECO. L'art. 18 cpv. 2 LC prevede poi che al fine di seguire l'andamento del mercato del lavoro, l'autorità di rilascio dell'autorizzazione per la fornitura di personale a prestito può obbligare il prestatore a fornirle dati statistici impersonali sulla sua attività. A tal proposito l'art. 46 OC precisa che il prestatore la cui attività è sottoposta ad autorizzazione tiene la contabilità delle prestazioni effettuate dai lavoratori forniti a prestito (cpv. 1) e che alla fine di ogni anno civile comunica alla competente autorità cantonale la somma delle ore di prestazioni fornite e il numero, il sesso e l'origine (svizzera o estera) dei lavoratori forniti a prestito (cpv. 2).
Al riguardo si ricorda che giusta l'art. 12 cpv. 1 e 3 LC i datori di lavoro che cedono per mestiere lavoratori a terzi devono chiedere un'autorizzazione d'esercizio all'ufficio cantonale del lavoro e lo stesso devono fare le succursali che hanno la sede in un Cantone diverso da quello della sede principale. Inoltre, giusta l'art. 12 cpv. 2 LC per la fornitura all'estero di personale a prestito, oltre all'autorizzazione cantonale è necessaria un'autorizzazione d'esercizio della SECO. L'art. 18 cpv. 2 LC prevede poi che al fine di seguire l'andamento del mercato del lavoro, l'autorità di rilascio dell'autorizzazione per la fornitura di personale a prestito può obbligare il prestatore a fornirle dati statistici impersonali sulla sua attività. A tal proposito l'art. 46 OC precisa che il prestatore la cui attività è sottoposta ad autorizzazione tiene la contabilità delle prestazioni effettuate dai lavoratori forniti a prestito (cpv. 1) e che alla fine di ogni anno civile comunica alla competente autorità cantonale la somma delle ore di prestazioni fornite e il numero, il sesso e l'origine (svizzera o estera) dei lavoratori forniti a prestito (cpv. 2).

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