Le persone nominate per la durata della funzione sottostanno alle disposizioni della legge speciale e alle sue disposizioni d’esecuzione.
In mancanza di disposizioni stabilite nella legge speciale si applicano le disposizioni della presente legge, fatte salve le seguenti deroghe:
il rapporto di lavoro si fonda su una decisione sottoposta al consenso della persona nominata;
le disposizioni della presente legge e del CO1concernenti la disdetta ordinaria non sono applicabili;
l’autorità di nomina può rinunciare a riconfermare la nomina qualora motivi oggettivi sufficienti lo giustifichino; se al più tardi sei mesi prima della fine della durata della funzione l’autorità di nomina non ha preso una decisione di non riconferma, la persona interessata è considerata riconfermata nella sua funzione; nella procedura di ricorso si applicano gli articoli 34b capoversi 1 lettera a e 2, nonché 34c capoversi 1 lettere a, b, d e 2;
la persona nominata può chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro per la fine di un mese, osservando un termine di preavviso di tre mesi.
Il rapporto di lavoro può essere disdetto immediatamente per motivi gravi.