I datori di lavoro secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettere a, b ed e−g nonché capoverso 3 possono richiedere la verifica dell’affidabilità dei loro impiegati nonché dei candidati a un impiego, se nel quadro della loro funzione questi:
rappresentano regolarmente la Svizzera all’estero e in tale contesto potrebbero pregiudicare considerevolmente l’immagine della Confederazione;
prendono decisioni ed esercitano compiti di vigilanza in affari finanziari o fiscali essenziali e in tale contesto potrebbero pregiudicare considerevolmente gli interessi finanziari della Confederazione;
esercitano compiti di perseguimento penale o di polizia e in tale contesto potrebbero pregiudicare considerevolmente gli interessi pubblici della Confederazione, in particolare la sicurezza dell’Amministrazione federale.
Limitano la verifica allo stretto necessario.
I servizi specializzati di cui all’articolo 31 capoverso 2 della legge del 18 dicembre 20201sulla sicurezza delle informazioni (LSIn) eseguono le verifiche dell’affidabilità. La procedura si fonda per analogia sulle pertinenti disposizioni della LSIn.
Se i candidati a un impiego e gli impiegati sono sottoposti contemporaneamente a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la LSIn, le due procedure sono riunite.