L’obbligo contributivo per la previdenza per la vecchiaia nel sistema del primato dei contributi inizia il 1° gennaio dopo il compimento del 21° anno d’età e dura sino alla fine dell’obbligo contributivo conformemente alla LAVS1.
I regolamenti della previdenza possono prevedere che dopo la fine dell’obbligo contributivo i contributi della previdenza per la vecchiaia sono costitutivi di rendita fino al compimento del 70° anno d’età.
L’assicurato che cessa il rapporto di lavoro o riduce il grado di occupazione tra il compimento del 60° e del 70° anno d’età può esigere il versamento della corrispondente rendita di vecchiaia o rendita parziale.
La prestazione regolamentare di vecchiaia risulta dai contributi versati e dai redditi patrimoniali. I tassi di conversione sono determinati secondo canoni attuariali. Il regolamento della previdenza disciplina la riscossione della prestazione di vecchiaia sotto forma di liquidazione in capitale e alla fine dell’obbligo contributivo conformemente alla LAVS.