Le disposizioni d’esecuzione possono prevedere una rendita transitoria nei casi in cui il pensionamento avvenga prima di raggiungere l’età di pensionamento di cui all’articolo 21 LAVS1. La rendita transitoria è di regola finanziata dagli impiegati. In singoli casi i datori di lavoro possono partecipare al finanziamento della rendita transitoria in ragione del 50 per cento al massimo.
La partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria può essere superiore al 50 per cento per determinate categorie di personale o per motivi di ordine sociale.