Il datore di lavoro offre all’impiegato di riprendere il lavoro che svolgeva in precedenza oppure, se ciò non è possibile, gli propone un altro lavoro ragionevolmente esigibile, se l’autorità di ricorso ha accolto il ricorso contro una decisione concernente la disdetta del rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi:
la disdetta è stata pronunciata poiché l’impiegato, in buona fede, ha sporto denuncia ai sensi dell’articolo 22a capoverso 1 o ha segnalato un’irregolarità ai sensi dell’articolo 22a capoverso 4, oppure ha deposto come testimone;
la disdetta è abusiva ai sensi dell’articolo 336 CO1;
la disdetta è stata pronunciata durante uno dei periodi menzionati nell’articolo 336c capoverso 1 CO;
la disdetta è discriminatoria ai sensi degli articoli 3 o 4 della legge del 24 marzo 19952sulla parità dei sessi.
Se il ricorso è accolto, l’autorità di ricorso, su domanda dell’impiegato, gli accorda un’indennità corrispondente di regola almeno a sei stipendi mensili e al massimo a uno stipendio annuo invece del mantenimento dell’impiego secondo il capoverso 1.