Il servizio militare degli Svizzeri all’estero e degli Svizzeri che possiedono più nazionalità è disciplinato dagli articoli 4, 5 e 27 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19951.
Negli affari militari le rappresentanze forniscono segnatamente i seguenti servizi consolari:
trasmissione di domande di congedo all’estero di cittadini svizzeri che hanno omesso di chiedere tale congedo al momento del loro espatrio;
rilascio del foglio militare ai cittadini svizzeri che sono annunciati presso una rappresentanza e raggiungono la maggiore età;
informazioni agli Svizzeri all’estero che scelgono di sostenere il reclutamento e svolgere la scuola reclute e i servizi d’istruzione in Svizzera;
informazioni ai cittadini svizzeri che possiedono più nazionalità in merito al servizio militare e al riconoscimento dell’adempimento dell’obbligo militare nell’ambito di un accordo bilaterale.