Il DFAE coadiuva la Cassa svizzera di compensazione e l’ufficio AI per gli assicurati all’estero per l’esecuzione dell’assicurazione facoltativa all’estero conformemente:
- all’articolo 2 (Assicurazione facoltativa) della legge federale del 20 dicembre 19461sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- all’articolo 1b (Persone assicurate) della legge federale del 19 giugno 19592su l’assicurazione per l’invalidità.