Mediante decreto federale semplice l’Assemblea federale stanzia il limite di spesa per un periodo pluriennale per finanziare i provvedimenti previsti:
- all’articolo 21 (Misure di promozione);
- all’articolo 37 capoverso 1 (Aiuto sociale);
- all’articolo 38 (Sostegno alle istituzioni a favore degli Svizzeri all’estero);
- all’articolo 47 (Prestiti d’emergenza).