I servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni cooperano tra loro gratuitamente. Il DFAE può stipulare convenzioni di prestazioni con servizi cantonali per prestazioni straordinarie.
Gli uffici della Confederazione e le rappresentanze possono collaborare con autorità straniere nei limiti delle proprie competenze.
Il Consiglio federale può stipulare accordi internazionali sui servizi in ambito consolare.
Può incaricare persone giuridiche private attive su un determinato territorio del rilascio di visti o dell’adempimento di altri servizi consolari specifici, nel caso in cui la Svizzera non possieda per questo territorio alcuna rappresentanza diplomatica competente. A tale scopo può stipulare convenzioni di prestazioni.
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