Il Consiglio federale può ordinare i rilevamenti statistici necessari ai fini della presente legge e affidare l’analisi dei dati raccolti all’Ufficio federale di statistica o al DFAE conformemente all’articolo 4 della legge federale del 24 marzo 20001sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri, alla legge del 9 ottobre 19922sulla statistica federale e all’articolo 15 capoverso 1 della legge del 23 giugno 20063sull’armonizzazione dei registri .