Le azioni d’accertamento (art. 52) e le azioni d’esecuzione di una prestazione (art. 55 cpv. 1) possono inoltre essere proposte in materia di protezione delle indicazioni di provenienza da parte:
delle associazioni professionali o economiche autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri;
delle organizzazioni d’importanza nazionale o regionale che secondo gli statuti si dedicano alla protezione dei consumatori;
dell’IPI, contro l’uso di designazioni quali «Svizzera», «svizzero» oppure altre designazioni o simboli che si riferiscono al territorio geografico della Confederazione Svizzera ai sensi dell’articolo 48 capoverso 4;
del Cantone interessato, contro l’uso del suo nome oppure di altre designazioni o simboli che si riferiscono al suo territorio geografico.
Le associazioni e le organizzazioni di cui al capoverso 1 lettere a e b sono legittimate a proporre l’azione prevista all’articolo 52 qualora questa riguardi un marchio di garanzia (art. 21 cpv. 1) o un marchio collettivo (art. 22).
I Cantoni designano l’autorità competente per le azioni di cui al capoverso 1 lettera d.
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