281.35OTLEFFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
L’indennità di trasferta, comprese le spese di trasporto, è di 2 franchi per chilometro percorso all’andata e al ritorno.
L’indennità per il vitto, il pernottamento e le spese accessorie è stabilita in base all’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20011concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers).2
In casi speciali, se l’ubicazione discosta di una località provoca una perdita di tempo o spese che rendono manifestamente insufficiente l’indennità prevista ai capoversi 1 e 2, l’autorità di vigilanza può aumentarne adeguatamente l’importo.
Nuovo testo giusta la cifra II n. 5 dell’O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053). ↩
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