281.35OTLEFFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
Se occorrono parecchie operazioni, esse devono essere compiute, nel limite del possibile, congiuntamente; l’indennità di trasferta è ripartita in parti uguali fra le diverse operazioni.
Se le operazioni sono compiute in luoghi diversi, l’indennità è ripartita fra le diverse operazioni proporzionalmente alla distanza.
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