(art. 13 cpv. 2 lett. d, 15 cpv. 2, 17 cpv. 2, 20 cpv. 3, 45 lett. d, 49 cpv.5)
Quali principi della buona prassi di distribuzione (Good Distribution Practice; GDP) sono applicabili le seguenti disposizioni:
1. linee guida della Commissione europea del 19 marzo 2015^3relative alle buone prassi di distribuzione di sostanze attive per la fabbricazione di medicinali per uso umano, 2. regolamento di esecuzione (UE) 2021/12804^;
d. disposizioni particolari per i mangimi medicati: per analogia il regolamento (UE) 2019/45.
Comunicazione della Commissione europea, GU C 343 del 23.11.2013, pag. 1. ↩
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1248 della Commissione del 29 luglio 2021 riguardante le misure in materia di buona pratica di distribuzione per i medicinali veterinari conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 272 del 30.7.2021, pag. 46. ↩
Comunicazione della Commissione europea, GU C 95 del 21.3.2015, pag. 1. ↩
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1280 della Commissione del 2 agosto 2021 riguardante le misure in materia di buona pratica di distribuzione per le sostanze attive utilizzate come materiali di partenza per i medicinali veterinari conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 279 del 3.8.2021, pag. 1. ↩
Regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio, versione della GU L 4 del 7.1.2019, pag. 1. ↩
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