(art. 29 cpv. 3 e 5, 30 cpv. 1, 32 cpv. 2)
Raccomandazione R (95) 15 del Consiglio d’Europa del 12 ottobre 19951su preparazione, uso e garanzia di qualità degli emocomponenti, incluse le appendici.
2.1 Di ogni prelievo di sangue deve essere esaminato un campione non miscelato per rivelare la presenza dei virus HIV 1 e 2, del virus dell’epatite B (HBV), del virus dell’epatite C (HCV) e deltreponema pallidum .
2.2 In occasione dei test deve essere determinato quanto segue:
2.3 Per i prelievi per trasfusioni autologhe devono essere eseguiti soltanto i test di cui al numero 2.2 lettere a–d.
2.4 Per il plasma destinato al frazionamento, devono essere effettuati almeno i test di cui al numero 2.2 lettere a–c.
2.5 Di ogni prelievo di sangue devono essere determinati il gruppo sanguigno A, B, 0 e il fattore Rhesus D, fatta eccezione per il plasma destinato soltanto al frazionamento.
2.6 Per componenti, donatori o situazioni epidemiologiche particolari possono essere necessari ulteriori test.
3.1 Le informazioni da fornire ai candidati donatori di sangue e di emoderivati labili sono conformi alla raccomandazione R (95) 15 del Consiglio d’Europa del 12 ottobre 1995 sulla preparazione, uso e garanzia di qualità degli emocomponenti, compresi gli allegati.
3.2 Le informazioni da richiedere ai donatori per ogni donazione devono comprendere in particolare le seguenti indicazioni:
3.3 Lo stato di salute e antecedenti sanitari e medici del donatore devono essere raccolti da personale sanitario qualificato mediante un questionario o un’intervista personale.
3.4 Con la firma il donatore conferma che:
a. ha letto e compreso il materiale esplicativo fornito;
b. ha avuto la possibilità di porre domande;
c. ha ottenuto risposte soddisfacenti alle domande poste;
d. ha dato il suo consenso informato a procedere con la donazione;
e. è stato informato, nel caso di donazioni autologhe, che sangue ed emocomponenti donati possono non essere sufficienti per soddisfare il fabbisogno trasfusionale; e
f. riconosce in coscienza e in fede di avere fornito informazioni veritiere.
La raccomandazione può essere richiesta al Consiglio d’Europa, F-67075 Strasburgo (www.coe.int) o consultata all’indirizzowww.edqm.eu/en/blood-guide ↩
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.
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