È vietato occupare giovani che non hanno ancora compiuto i 15 anni. Sono riservati i capoversi 2 e 3.
L’ordinanza determina per quali categorie di aziende o di lavoratori e a quali condizioni:
giovani di oltre 13 anni possono essere incaricati di eseguire commissioni e lavori leggeri;
giovani minori di 15 anni possono essere occupati in occasione di manifestazioni culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie.1
I Cantoni, ove l’obbligo scolastico cessa prima del compimento dei 15 anni, possono essere autorizzati per ordinanza a consentire, a determinate condizioni, derogazioni per i giovani prosciolti dall’obbligo scolastico che hanno compiuto i 14 anni.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569; FF 1998 978). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.