Le decisioni dell’autorità cantonale possono essere impugnate davanti all’autorità cantonale di ricorso, entro trenta giorni dalla loro comunicazione.
La decisione sul ricorso, con indicazione dei motivi e dei rimedi di diritto, deve essere comunicata per iscritto al ricorrente e all’autorità che ha emanato la decisione impugnata. Per il rimanente, la procedura è disciplinata dal diritto cantonale.
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