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Art. 38

823.111OCFederal Council Ordinance1 lug 1991Fonte originale

(art. 14 cpv. 2 LC)

  1. La cauzione è liberata al più presto un anno dopo la revoca o la soppressione dell’autorizzazione. Se a questo momento lavoratori forniti a prestito hanno ancora crediti salariali da far valere nei confronti del prestatore, una parte equivalente della cauzione è bloccata fino al momento in cui questi crediti sono liquidati o estinti.
  2. Il capoverso 1 si applica anche qualora la persona che fornisce la cauzione cambi, salvo se la nuova persona copre per un anno i crediti anteriori all’accordo che disciplina la nuova cauzione e non ancora prescritti secondo l’articolo 128 numero 3 del Codice delle obbligazioni1(CO).2

Footnotes

  1. RS 220

  2. Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321).

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