La cauzione è liberata al più presto un anno dopo la revoca o la soppressione dell’autorizzazione. Se a questo momento lavoratori forniti a prestito hanno ancora crediti salariali da far valere nei confronti del prestatore, una parte equivalente della cauzione è bloccata fino al momento in cui questi crediti sono liquidati o estinti.
Il capoverso 1 si applica anche qualora la persona che fornisce la cauzione cambi, salvo se la nuova persona copre per un anno i crediti anteriori all’accordo che disciplina la nuova cauzione e non ancora prescritti secondo l’articolo 128 numero 3 del Codice delle obbligazioni1(CO).2