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Art. 39

823.111OCFederal Council Ordinance1 lug 1991Fonte originale

(art. 14 cpv. 2 LC)

  1. In caso di fallimento del prestatore la cauzione è riservata al rimborso dei crediti salariali dei lavoratori forniti a prestito. 1bis. La cauzione può altresì essere impiegata se l’autorizzazione per la fornitura di personale a prestito è stata revocata o soppressa e vi sono ancora crediti salariali aperti di lavoratori forniti a prestito.1
  2. L’assicurazione contro la disoccupazione può far valere i suoi diritti di regresso sulla cauzione solo dopo il rimborso di tutti i crediti salariali dei lavoratori forniti a prestito che non sono coperti dall’indennità per insolvenza dell’assicurazione contro la disoccupazione.
  3. L’ufficio dei fallimenti è competente per determinare l’impiego delle cauzioni ai sensi dell’articolo 37 lettere b-d fornite dal prestatore stesso.2
  4. L’ufficio cantonale del lavoro è competente per determinare l’impiego delle cauzioni ai sensi dell’articolo 37 lettera a, come pure delle cauzioni ai sensi dell’articolo 37 lettere b-d fornite da terzi per il prestatore.3

Footnotes

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321).

  2. Introdotto dal n. I dell’O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711).

  3. Introdotto dal n. I dell’O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711).

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