172.056.1•Legge federale sugli appalti pubblici
172.056.1LAPubFederal Act1 gen 2021
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del 21 giugno 2019 (Stato 1° gennaio 2026)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale1;
in esecuzione del Protocollo del 30 marzo 20122che modifica l’Accordo
sugli appalti pubblici;
in esecuzione degli articoli 3 e 8 dell’Accordo del 21 giugno 19993tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici;
in esecuzione dell’articolo 3 dell’allegato R della Convenzione del 4 gennaio 19604istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio;
in esecuzione di altre convenzioni internazionali che prevedono impegni in materia di accesso al mercato nel settore degli appalti pubblici;
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 20175,
decreta:
La presente legge si applica all’aggiudicazione, da parte di committenti a essa sottoposti, di commesse pubbliche, siano queste incluse o meno nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali.
La presente legge persegue:
Nella presente legge si intende per:
Il trasferimento di un compito pubblico o il rilascio di una concessione sono considerati una commessa pubblica se in virtù di tale trasferimento o rilascio all’offerente sono conferiti diritti esclusivi o speciali esercitati nell’interesse pubblico, per i quali l’offerente riceve direttamente o indirettamente una retribuzione o un’indennità. Sono fatte salve le disposizioni previste da leggi speciali.
Nell’aggiudicazione di commesse pubbliche il committente osserva i seguenti principi procedurali:
A seconda del valore della commessa e dei valori soglia, le commesse pubbliche sono aggiudicate, a scelta del committente, in una procedura di pubblico concorso, selettiva, mediante invito o per incarico diretto.
Il bando pubblicato contiene almeno le seguenti informazioni:
Sempre che non figurino già nel bando, la documentazione del bando fornisce le seguenti informazioni:
L’offerta più vantaggiosa ottiene l’aggiudicazione.
Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, la procedura decisionale e la procedura di ricorso sono rette dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196819sulla procedura amministrativa (PA).
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 7.
Le procedure di aggiudicazione avviate prima dell’entrata in vigore della presente legge sono portate a termine secondo il diritto anteriore.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 202122
(art. 8 cpv. 4 e 16 cpv. 4)
| Classificazione centrale dei prodotti provvisoria dell’ONU (CPC prov.) N. di riferimento | |
|---|---|
| 1. Lavori di preparazione dei siti e cantieri edili | 511 |
| 2. Lavori di costruzione di edifici | 512 |
| 3. Lavori di costruzione di opere d’ingegneria civile | 513 |
| 4. Montaggio e installazione di opere prefabbricate | 514 |
| 5. Lavori svolti da imprese edili specializzate | 515 |
| 6. Lavori di posa d’impianti | 516 |
| 7. Lavori di finitura degli edifici | 517 |
| 8. Noleggio o leasing di attrezzature di costruzione o demolizione, comprese le prestazioni per il personale | 518 |
Altre prestazioni edili
(art. 8 cpv. 4)
Si considerano beni che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali:
| Nomenclatura del Sistema armonizzato (SA)^23^ | |
|---|---|
| 1. Sale; zolfo; terre e pietre; gessi; calce e cementi | Cap. 25 |
| 2. Minerali, scorie e ceneri | Cap. 26 |
| 3. Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali | Cap. 27 |
| 4. Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi | Cap. 28 |
| 5. Prodotti chimici organici | Cap. 29 |
| 6. Prodotti farmaceutici | Cap. 30 |
| 7. Concimi | Cap. 31 |
| 8. Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri | Cap. 32 |
| 9. Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche | Cap. 33 |
| Nomenclatura del Sistema armonizzato (SA) | |
|---|---|
| 10. Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l’odontoiatria» e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso | Cap. 34 |
| 11. Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi | Cap. 35 |
| 12. Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili | Cap. 36 |
| 13. Prodotti per la fotografia o per la cinematografia | Cap. 37 |
| 14. Prodotti vari delle industrie chimiche | Cap. 38 |
| 15. Materie plastiche e lavori di tali materie | Cap. 39 |
| 16. Gomma e lavori di gomma | Cap. 40 |
| 17. Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio | Cap. 41 |
| 18. Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella | Cap. 42 |
| 19. Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali | Cap. 43 |
| 20. Legno, carbone di legna e lavori di legno | Cap. 44 |
| 21. Sughero e lavori di sughero | Cap. 45 |
| 22. Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio | Cap. 46 |
| 23. Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti); carta e sue applicazioni | Cap. 47 |
| 24. Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone | Cap. 48 |
| 25. Prodotti dell’editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani | Cap. 49 |
| 26. Seta | Cap. 50 |
| 27. Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine | Cap. 51 |
| 28. Cotone | Cap. 52 |
| 29. Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta | Cap. 53 |
| 30. Filamenti sintetici o artificiali, ad eccezione di: 54.07: Tessuti di filati di filamenti sintetici 54.08: Tessuti di filati di filamenti artificiali | Cap. 54 |
| 31. Fibre sintetiche o artificiali discontinue, ad eccezione di: 55.11–55.16: Filati e tessuti di fibre sintetiche o artificiali discontinue | Cap. 55 |
| 32. Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, ad eccezione di: 56.08: Reti a maglie annodate, in pezza o in pezzi, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca e altre reti confezionate, di materie tessili | Cap. 56 |
| 33. Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili | Cap. 57 |
| 34. Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami | Cap. 58 |
| 35. Stoffe a maglia | Cap. 60 |
| 36. Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia | Cap. 61 |
| 37. Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia | Cap. 62 |
| 38. Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci | Cap. 63 |
| 39. Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti | Cap. 64 |
| 40. Cappelli, copricapo e altre acconciature; loro parti | Cap. 65 |
| 41. Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni‑sedile, fruste, frustini e loro parti | Cap. 66 |
| 42. Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli | Cap. 67 |
| 43. Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili | Cap. 68 |
| 44. Prodotti ceramici | Cap. 69 |
| 45. Vetro e lavori di vetro | Cap. 70 |
| 46. Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, placcati o doppiati di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete | Cap. 71 |
| 47. Ghisa, ferro e acciaio | Cap. 72 |
| 48. Lavori di ghisa, ferro o acciaio | Cap. 73 |
| 49. Rame e lavori di rame | Cap. 74 |
| 50. Nichel e lavori di nichel | Cap. 75 |
| 51. Alluminio e lavori di alluminio | Cap. 76 |
| 52. Piombo e lavori di piombo | Cap. 78 |
| 53. Zinco e lavori di zinco | Cap. 79 |
| 54. Stagno e lavori di stagno | Cap. 80 |
| 55. Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie | Cap. 81 |
| 56. Utensili e utensileria, oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti, di metalli comuni | Cap. 82 |
| 57. Lavori diversi di metalli comuni | Cap. 83 |
| 58. Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, ad eccezione di: 84.71: macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove | Cap. 84 |
| 59. Macchine, apparecchi e materiale elettrici e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di detti apparecchi, di cui unicamente: 85.10: Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione ecc. 85.16: Scaldacqua e scaldatori a immersione, elettrici ecc. 85.37: Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti ecc. 85.38: Parti destinate agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537 ecc. 85.39: Lampade e tubi elettrici a incandescenza ecc. 85.40: Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo ecc. | Cap. 85 |
| 60. Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione | Cap. 86 |
| 61. Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori, ad eccezione di: 87.05: Autoveicoli per usi speciali (per esempio, carro-attrezzi, gru-automobili, autopompe, autocarri betoniera, autospazzatrici, veicoli spanditori, autocarri‑officina, autovetture radiologiche) ecc. 87.08: Parti e accessori di autoveicoli delle voci 87.01–87.05 ecc. 87.10: Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti ecc. | Cap. 87 |
| 62. Navigazione marittima o fluviale | Cap. 89 |
| 63. Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia o per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; parti e accessori di questi strumenti o apparecchi, ad eccezione di: 90.14: Bussole, comprese quelle di navigazione ecc. 90.15: Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia ecc. 90.27: Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche ecc. 90.30: Oscilloscopi ecc. | Cap. 90 |
| 64. Orologeria | Cap. 91 |
| 65. Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti | Cap. 92 |
| 66. Mobili; mobili medico-chirurgici; articoli da letto e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate | Cap. 94 |
| 67. Giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori | Cap. 95 |
| 68. Lavori diversi | Cap. 96 |
| 69. Oggetti d’arte, da collezione o di antichità | Cap. 97 |
Altri beni
(art. 8 cpv. 4)
Si considerano prestazioni di servizi che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali i servizi menzionati qui appresso:
| Classificazione centrale dei prodotti provvisoria dell’ONU (CPC prov.) N. di riferimento | |
|---|---|
| 1. Servizi di riparazione e manutenzione | 6112, 6122, 633, 886 |
| 2. Servizi alberghieri e altri servizi di alloggio analoghi | 641 |
| 3. Servizi di ristorazione e di mescita di bevande | 642, 643 |
| 4. Servizi di trasporto terrestre, inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere, escluso il trasporto di posta | 712 (salvo 71235), 7512, 87304 |
| 5. Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta | 73 (salvo 7321) |
| 6. Trasporto di posta per via terrestre (esclusi i servizi di trasporto ferroviario) e aerea | 71235, 7321 |
| 7. Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici | 7471 |
| 8. Servizi di telecomunicazione | 752 |
| 9. Servizi assicurativi, servizi bancari e d’investimento a esclusione delle operazioni su titoli o delle operazioni con altri strumenti finanziari nonché dei servizi forniti da banche centrali | parte di 81, 812, 814 |
| 10. Servizi immobiliari forniti su base forfettaria o contrattuale | 822 |
| 11. Servizi di leasing o di noleggio di macchinari e attrezzature, senza operatore | 83106–83109 |
| 12. Servizi di leasing o di noleggio di beni per uso personale e domestico | parte di 832 |
| 13. Servizi informatici e affini | 84 |
| 14. Servizi di consulenza in materia di diritto del Paese di origine e di diritto internazionale pubblico | parte di 861 |
| 15. Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili | 862 |
| 16. Servizi di consulenza fiscale | 863 |
| 17. Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica | 864 |
| 18. Servizi di consulenza gestionale e affini | 865, 86624 |
| 19. Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi | 867 |
| 20. Servizi pubblicitari | 871 |
| 21. Servizi di pulizia degli edifici e servizi di gestione delle proprietà immobiliari | 874, 82201–82206 |
| 22. Servizi di imballaggio | 876 |
| 23. Servizi di consulenza relativi alla silvicoltura | parte di 8814 |
| 24. Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o contratto | 88442 |
| 25. Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi | 94 |
Altre prestazioni di servizi
(art. 8 cpv. 4, 16 e 20 cpv. 1)
| Procedura di pubblico concorso o selettiva | |||
|---|---|---|---|
| Committente | Prestazioni edili (valore complessivo) | Forniture | Prestazioni di servizi |
| Committente di cui all’art. 4 cpv. 1 | da CHF 8 700 000 | da CHF 230 000 | da CHF 230 000 |
| Committente di cui all’art. 4 cpv. 2 lett. a–e | da CHF 8 700 000 | da CHF 700 000 | da CHF 700 000 |
| Procedura di pubblico concorso o selettiva | |||
|---|---|---|---|
| Committente | Prestazioni edili (valore complessivo) | Forniture | Prestazioni di servizi |
| Committente di cui all’art. 4 cpv. 2 lett. f–h | da CHF 8 000 000 | da CHF 640 000 | da CHF 640 000 |
| Procedura di pubblico concorso o selettiva | |||
|---|---|---|---|
| Committente | Prestazioni edili (valore complessivo) | Forniture | Prestazioni di servizi |
| Committente di cui all’art. 4 cpv. 1 | da CHF 2 000 000 | da CHF 230 000 | da CHF 230 000 |
| Committente di cui all’art. 4 cpv. 2 lett. a–e | da CHF 2 000 000 | da CHF 700 000 | da CHF 700 000 |
| Committente di cui all’art. 4 cpv. 2 lett. f–h | da CHF 2 000 000 | da CHF 640 000 | da CHF 640 000 |
| Procedura mediante invito | |||
| Tutti i committenti | da CHF 300 000 | da CHF 150 000 | da CHF 150 000 |
| Procedura per incarico diretto | |||
| Tutti i committenti | inferiori a CHF 300 000 | inferiori a CHF 150 000 | inferiori a CHF 150 000 |
(art. 8 cpv. 5, 48 cpv. 1 e 52 cpv. 5)
(art. 12 cpv. 2)
Si considerano convenzioni fondamentali dell’OIL ai sensi dell’articolo 12 capoverso 2 le seguenti convenzioni:
(art. 61)
I
La legge federale del 16 dicembre 199433sugli acquisti pubblici è abrogata.
II
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
.34
RS 101 ↩
FF 2017 1901 ↩
RS 0.172.052.68 ↩
RS 0.632.31 ↩
FF 2017 1587 ↩
RS 220 ↩
RS 822.11 ↩
RS 172.010 ↩
RS 783.0 ↩
RS 616.1 ↩
RS 822.41 ↩
Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648;FF 2023 13,437). ↩
CPV = «Common Procurement Vocabulary» (vocabolario comune per gli appalti pubblici dell’Unione europea). ↩
CPC = «Central Product Classification» (classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite). ↩
Introdotta dalla cifra II n. 1 della LF del 29 set. 2023 sulla sicurezza (Introduzione dell’obbligo di segnalare ciberattacchi a infrastrutture critiche, in vigore dal 1° apr. 2025 (FF 2023 84;RU 2024 257; 2025 168,;173). ↩
RS 128 ↩
RS 822.41 ↩
RS 241 ↩
RS 172.021 ↩
RS 172.021 ↩
RS 173.110 ↩
DCF del 12 febbraio 2020. ↩
Convenzione internazionale del 14 giugno 1983 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (RS 0.632.11 ). ↩
A esclusione dei servizi di arbitrato e di conciliazione. ↩
RS 0.822.713.9 ↩
RS 0.822.719.7 ↩
RS 0.822.719.9 ↩
RS 0.822.720.0 ↩
RS 0.822.720.5 ↩
RS 0.822.721.1 ↩
RS 0.822.723.8 ↩
RS 0.822.728.2 ↩
[RU 1996 508, 1997 2465all. n. 3, 2006 2197all. n. 11, 2007 5635art. 25 n. 1, 2011 5659all. n. 16515art. 26 n. 1, 2012 3655cifra I n. 2, 2015 773, 2017 7563all. cifra II n. 1, 2019 4101art. 1] ↩
Le mod. possono essere consultate allaRU 2020 641. ↩