Nuovo testo del per. giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779;FF 2005 5349). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). ↩
Abrogato dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). ↩
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Im Bereich der Projektierungs-/Reservitzonen ist die kantonale Behörde verpflichtet, das Bundesamt anzuhören; das Bundesamt ist berechtigt, gegen kantonale Verfügungen die vorgesehenen Rechtsmittel zu ergreifen. Ziel dieser Vorgaben ist es, Bewilligungen zu verhindern, die die Verfügbarkeit von Gelände für künftige Nationalstrassenprojekte beeinträchtigen könnten.
“è dunque conforme alla Costituzione se si fonda su una base legale (cpv. 1), persegue un interesse pubblico (cpv. 2), è proporzionale rispetto allo scopo perseguito (cpv. 3) e non svuota il diritto della sua essenza (cpv. 4). Per quanto concerne in particolare l'esame della proporzionalità, occorre suddividere l'analisi in tre gradini. Il principio di proporzionalità richiede che una misura sia idonea e necessaria per raggiungere l'obiettivo di interesse pubblico o privato e che sia ragionevolmente esigibile per gli amministrati in considerazione della gravità della restrizione dei diritti fondamentali. Deve esservi, in altre parole, un rapporto ragionevole tra fine e mezzo (cfr. tra le altre DTF 148 II 392 consid. 8.2.1, 147 I 450 consid. 3.2.3). 5.3.1 In concreto, la prima condizione è soddisfatta. Come considerato sopra (consid. 4), la restrizione è prevista da una legge in senso formale, ovvero la LSN. L'art. 15 LSN vieta nelle zone riservate, salvo un permesso, di costruire o di trasformare le costruzioni esistenti accrescendone il valore. L'art. 16 LSN consente la realizzazione di opere edilizie, soltanto se esse non intralcino o non rincarino l'opera stradale. 5.3.2 È poi pacifico che il provvedimento impugnato persegue un interesse pubblico, ovvero quello di mantenere libero il terreno per le future infrastrutture di utilità pubblica, nel caso in esame la strada nazionale N13, che collega la città di Bellinzona con quella di Locarno. 5.3.3 Per quanto concerne l'esame della proporzionalità, il Tribunale esaminerà dapprima la questione dell'idoneità, poi quella della necessità ed infine quella della proporzionalità in senso stretto (cfr. supra consid. 5.3). 5.3.3.1 Lo strumento delle zone riservate serve, come esposto poc'anzi, a mantenere libero il terreno per assicurare la disponibilità per un progetto stradale. I fondi della ricorrente sono funzionali a questo scopo, nel senso che verrebbero, come punteggiato dalla controparte, destinati ad eseguire degli scavi, visto che l'opera dovrebbe essere completamente interrata. La decisione impugnata assicura alla Confederazione che le superficie entro i limiti del comparto previsto per i lavori non siano occupate da costruzioni; l'autorità cantonale competente per il rilascio di un permesso edilizio ha così il dovere di consultare l'autorità federale per evitare di emettere un'autorizzazione contraria ai progetti federali.”
“è dunque conforme alla Costituzione se si fonda su una base legale (cpv. 1), persegue un interesse pubblico (cpv. 2), è proporzionale rispetto allo scopo perseguito (cpv. 3) e non svuota il diritto della sua essenza (cpv. 4). Per quanto concerne in particolare l'esame della proporzionalità, occorre suddividere l'analisi in tre gradini. Il principio di proporzionalità richiede che una misura sia idonea e necessaria per raggiungere l'obiettivo di interesse pubblico o privato e che sia ragionevolmente esigibile per gli amministrati in considerazione della gravità della restrizione dei diritti fondamentali. Deve esservi, in altre parole, un rapporto ragionevole tra fine e mezzo (cfr. tra le altre DTF 148 II 392 consid. 8.2.1, 147 I 450 consid. 3.2.3). 5.3.1 In concreto, la prima condizione è soddisfatta. Come considerato sopra (consid. 4), la restrizione è prevista da una legge in senso formale, ovvero la LSN. L'art. 15 LSN vieta nelle zone riservate, salvo un permesso, di costruire o di trasformare le costruzioni esistenti accrescendone il valore. L'art. 16 LSN consente la realizzazione di opere edilizie, soltanto se esse non intralcino o non rincarino l'opera stradale. 5.3.2 È poi pacifico che il provvedimento impugnato persegue un interesse pubblico, ovvero quello di mantenere libero il terreno per le future infrastrutture di utilità pubblica, nel caso in esame la strada nazionale N13, che collega la città di Bellinzona con quella di Locarno. 5.3.3 Per quanto concerne l'esame della proporzionalità, il Tribunale esaminerà dapprima la questione dell'idoneità, poi quella della necessità ed infine quella della proporzionalità in senso stretto (cfr. supra consid. 5.3). 5.3.3.1 Lo strumento delle zone riservate serve, come esposto poc'anzi, a mantenere libero il terreno per assicurare la disponibilità per un progetto stradale. I fondi della ricorrente sono funzionali a questo scopo, nel senso che verrebbero, come punteggiato dalla controparte, destinati ad eseguire degli scavi, visto che l'opera dovrebbe essere completamente interrata. La decisione impugnata assicura alla Confederazione che le superficie entro i limiti del comparto previsto per i lavori non siano occupate da costruzioni; l'autorità cantonale competente per il rilascio di un permesso edilizio ha così il dovere di consultare l'autorità federale per evitare di emettere un'autorizzazione contraria ai progetti federali.”