1 commentary
Die Projektierungszonen dienen der Freihaltung von Land für künftige öffentliche Infrastrukturprojekte; in der zitierten Rechtsprechung wird dies am Beispiel der Nationalstrasse N13 ausgeführt.
“Kiener/Kälin/Wyttenbach, op. cit., n. marg. 22). Una lesione dell'art. 26 Cost. è dunque conforme alla Costituzione se si fonda su una base legale (cpv. 1), persegue un interesse pubblico (cpv. 2), è proporzionale rispetto allo scopo perseguito (cpv. 3) e non svuota il diritto della sua essenza (cpv. 4). Per quanto concerne in particolare l'esame della proporzionalità, occorre suddividere l'analisi in tre gradini. Il principio di proporzionalità richiede che una misura sia idonea e necessaria per raggiungere l'obiettivo di interesse pubblico o privato e che sia ragionevolmente esigibile per gli amministrati in considerazione della gravità della restrizione dei diritti fondamentali. Deve esservi, in altre parole, un rapporto ragionevole tra fine e mezzo (cfr. tra le altre DTF 148 II 392 consid. 8.2.1, 147 I 450 consid. 3.2.3). 5.3.1 In concreto, la prima condizione è soddisfatta. Come considerato sopra (consid. 4), la restrizione è prevista da una legge in senso formale, ovvero la LSN. L'art. 15 LSN vieta nelle zone riservate, salvo un permesso, di costruire o di trasformare le costruzioni esistenti accrescendone il valore. L'art. 16 LSN consente la realizzazione di opere edilizie, soltanto se esse non intralcino o non rincarino l'opera stradale. 5.3.2 È poi pacifico che il provvedimento impugnato persegue un interesse pubblico, ovvero quello di mantenere libero il terreno per le future infrastrutture di utilità pubblica, nel caso in esame la strada nazionale N13, che collega la città di Bellinzona con quella di Locarno. 5.3.3 Per quanto concerne l'esame della proporzionalità, il Tribunale esaminerà dapprima la questione dell'idoneità, poi quella della necessità ed infine quella della proporzionalità in senso stretto (cfr. supra consid. 5.3). 5.3.3.1 Lo strumento delle zone riservate serve, come esposto poc'anzi, a mantenere libero il terreno per assicurare la disponibilità per un progetto stradale. I fondi della ricorrente sono funzionali a questo scopo, nel senso che verrebbero, come punteggiato dalla controparte, destinati ad eseguire degli scavi, visto che l'opera dovrebbe essere completamente interrata.”
“Kiener/Kälin/Wyttenbach, op. cit., n. marg. 22). Una lesione dell'art. 26 Cost. è dunque conforme alla Costituzione se si fonda su una base legale (cpv. 1), persegue un interesse pubblico (cpv. 2), è proporzionale rispetto allo scopo perseguito (cpv. 3) e non svuota il diritto della sua essenza (cpv. 4). Per quanto concerne in particolare l'esame della proporzionalità, occorre suddividere l'analisi in tre gradini. Il principio di proporzionalità richiede che una misura sia idonea e necessaria per raggiungere l'obiettivo di interesse pubblico o privato e che sia ragionevolmente esigibile per gli amministrati in considerazione della gravità della restrizione dei diritti fondamentali. Deve esservi, in altre parole, un rapporto ragionevole tra fine e mezzo (cfr. tra le altre DTF 148 II 392 consid. 8.2.1, 147 I 450 consid. 3.2.3). 5.3.1 In concreto, la prima condizione è soddisfatta. Come considerato sopra (consid. 4), la restrizione è prevista da una legge in senso formale, ovvero la LSN. L'art. 15 LSN vieta nelle zone riservate, salvo un permesso, di costruire o di trasformare le costruzioni esistenti accrescendone il valore. L'art. 16 LSN consente la realizzazione di opere edilizie, soltanto se esse non intralcino o non rincarino l'opera stradale. 5.3.2 È poi pacifico che il provvedimento impugnato persegue un interesse pubblico, ovvero quello di mantenere libero il terreno per le future infrastrutture di utilità pubblica, nel caso in esame la strada nazionale N13, che collega la città di Bellinzona con quella di Locarno. 5.3.3 Per quanto concerne l'esame della proporzionalità, il Tribunale esaminerà dapprima la questione dell'idoneità, poi quella della necessità ed infine quella della proporzionalità in senso stretto (cfr. supra consid. 5.3). 5.3.3.1 Lo strumento delle zone riservate serve, come esposto poc'anzi, a mantenere libero il terreno per assicurare la disponibilità per un progetto stradale. I fondi della ricorrente sono funzionali a questo scopo, nel senso che verrebbero, come punteggiato dalla controparte, destinati ad eseguire degli scavi, visto che l'opera dovrebbe essere completamente interrata.”
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