RS 831.10 ↩
1 commentary
Réf. : LAFam, art. 20 ch. 1 Les cantons prennent en charge le financement des allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative. Ils ont en outre la faculté de prévoir que ces personnes versent une contribution calculée en pourcentage de leurs cotisations LAVS, mais uniquement dans la mesure où ces cotisations dépassent le montant minimum prévu à l'art. 10 LAVS. À titre d'exemple concret, la réglementation cantonale du canton du Tessin prévoit une telle obligation de contribution (art. 39 LAFam).
“18 OAFami, i Cantoni possono stabilire regolamentazioni più favorevoli per gli aventi diritto. Il Canton Ticino non aveva inizialmente fatto uso della facoltà contemplata all’art. 18 OAFami (cfr. STF 8C_39/2019 del 10 luglio 2019 consid. 6.1.). Infatti l'art. 32 della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 (Laf), in vigore fino al 31 dicembre 2012, stabiliva che le condizioni del diritto agli assegni per figli e di formazione per le persone senza attività lucrativa sono disciplinate dalla legislazione federale sugli assegni familiari. Con la modifica del 27 novembre 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013, la situazione è però mutata, visto che il nuovo art. 32 cpv. 2 della legge cantonale prevede che in deroga all’art. 19 cpv. 2 LAFam, le persone senza attività lucrativa hanno diritto agli assegni familiari anche se il loro reddito imponibile supera il 150% della rendita massima completa di vecchiaia dell’AVS. 2.7. L'art. 20 LAFam, destinato al finanziamento, stabilisce che: " 1 Gli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa sono finanziati dai Cantoni. 2 I Cantoni possono disporre che le persone prive di un’attività lucrativa paghino un contributo in percentuale dei loro contributi AVS, nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di cui all’articolo 10 LAVS." Nel Canton Ticino l'art. 39 della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 prevede che: " 1 La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari provvede alla copertura degli oneri tramite il prelievo di un contributo a carico delle persone senza attività lucrativa. 2 Il contributo è determinato in percentuale sui contributi AVS e nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di cui alla legislazione federale sull'AVS. 3 Sono considerati oneri ai sensi della legge: a) la spesa degli assegni per figli e degli assegni di formazione; b) la copertura delle spese di amministrazione; c) l'alimentazione della riserva di fluttuazione.”
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